Nella Gazzetta Ufficiale di sabato 23 ottobre è stata pubblicata la Legge 21 ottobre 2021, n. 147 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia“.
La nuova composizione negoziata
Le legge contiene diverse novità in materia di legge fallimentare. In particolare, la legge dispone il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e, soprattutto, introduce l’importante strumento della composizione negoziata della crisi d’impresa.
Il nuovo strumento, infatti, è attivabile su domanda dell’imprenditore, assistito da un soggetto “terzo“, e ha l’obiettivo di evitare il fallimento.
La nuova Composizione negoziata della crisi d’impresa è rivolta all’imprenditore – commerciale e agricolo – che si trovi in condizioni di squilibro patrimoniale od economico tale che ne rendano “probabile la crisi o l’insolvenza“.
In questi casi, l’imprenditore in difficoltà, può rivolgersi alla Camera di Commercio, affinché nomini un esperto indipendente, terzo rispetto alle parti, che operi in modo “professionale, riservato, imparziale e indipendente“.
L’esperto nominato valuta insieme all’imprenditore l’esistenza concreta di una prospettiva di risanamento dell’azienda e, se ritiene che queste siano concrete, prospetta le possibili strategie di intervento.
Le misure di protezione del patrimonio
Nella composizione negoziata della crisi d’impresa, l’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto, l’applicazione di misure di protezione del patrimonio e, per l’effetto di queste, i creditori, dal giorno della pubblicazione dell’istanza, non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.
Inoltre, dal giorno della pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto e fino alla conclusione delle trattative non può essere pronunciata la sentenza di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza dell’imprenditore.
Durante la fase delle trattative, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, gestendola in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività.
La conclusione della composizione negoziata
Le trattative per la composizione negoziata della crisi d’impresa possono concludersi positivamente, con un accordo stipulato tra le parti e volto al superamento della crisi d’impresa, oppure negativamente, restando in questo caso salva la possibilità per l’imprenditore di accedere ad una diversa procedura concorsuale.
In conclusione, la composizione negoziata della crisi d’impresa appare essere uno strumento utile nelle mani dell’imprenditore per superare il momento di difficoltà, in accordo con i creditori e con l’ausilio di un soggetto terzo ed imparziale, evitando – laddove possibile – il ricorso alle altre procedure concorsuali.
Contributo a cura dell’avv. Michele Vanolli
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