Trasporto stradale dei disabili: i profili giuridici

21 ottobre 2021

Nel presente articolo, senza avere la presunzione di esaustività, analizzeremo le tutele previste in favore dei passeggeri con disabilità nel trasporto stradale, in particolare nel trasporto con autobus.

Fatta questa premessa, non risulta per nulla secondaria la ricerca di una definizione giuridica di disabilità.

Per l’importanza derivante dal primato del diritto internazionale, assume rilievo preminente l’art.1 comma secondo della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dalle Nazioni Unite nel 2006 e già in vigore in Italia, che letteralmente prevede: “Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri”

I diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus nei Paesi dell’Unione Europea sono esplicitati con il Regolamento (CE) n. 181/2011.

In sintesi i diritti dei passeggeri che viaggiano su bus si possono riassumere in:

  • Condizioni di trasporto non discriminatorie;
  • Diritto all’informazione;
  • Risarcimento e assistenza in caso di incidente;
  • Continuazione, reinstradamento o rimborso in caso di cancellazione o ritardo prolungato;
  • Assistenza in caso di cancellazione e ritardo prolungato;
  • Diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta;
  • Possibilità di fare reclami ai vettori e agli organismi nazionali preposti per l’esecuzione del regolamento;
  • Applicazione dei diritti dei passeggeri.

 

Nello specifico, i diritti per i passeggeri con disabilità o mobilità ridotta sono:

  • Viaggiare con le stesse condizioni delle altre persone e senza costi aggiuntivi: nello specifico, i vettori non possono richiedere ai disabili un costo aggiuntivo sulle prenotazioni o l’acquisto di biglietti. Inoltre non possono rifiutare di accettare i passeggeri a bordo a causa della loro disabilità o ridotta mobilità. Nei servizi a lunga percorrenza, se il vettore o l’agente decide di non far salire a bordo della vettura il disabile deve chiarire quale sia il motivo del rifiuto e deve fornire al passeggero con disabilità. Solo per motivi di sicurezza (motivi stringenti) si può rifiutare la salita a bordo di un disabili, salvo sempre il diritto di rimborso o reinstradamento se aveva precedentemente dichiarato le sue esigenze.
  • Diritto a un’assistenza speciale: nel caso di viaggi a lungo termine, chi gestisce le stazioni deve dare assistenza ai passeggeri disabili. Spetta agli stessi disabili comunicare le loro necessità 36 ore prima e devono presentarsi all’appuntamento che il vettore ha dato loro e hanno tempo fino a 60 minuti per presentarsi prima della partenza.
  • Diritto al risarcimento per perdita o attrezzature per la mobilità: se, durante il viaggio, la carrozzina o l’altro dispositivo di assistenza viene danneggiato o perso, il vettore è tenuto a pagare un risarcimento che corrisponde al valore della sostituzione o della riparazione e se è necessario, il vettore dovrà effettuare la riparazione o il cambio in contemporanea con l’avvenuta perdita.
  • Diritto di trasmettere reclami ai vettori o agli organismi nazionali: i passeggeri hanno tre mesi di tempo per presentare eventuali reclami. Il vettore, invece, ha tre mesi di tempo per fornire una risposta al reclamo presentato dal passeggero. I termini non si applicano nel caso di risarcimento per decesso.

 

Va segnalata, infine, il provvedimento del giudice Dott.ssa Cecilia Pratesi del Tribunale di Roma che ha condannato Flixbus, la società di autobus extra-urbani che effettua servizi di trasporto low-cost in tutta Europa, per condotta discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità a causa della mancata accessibilità degli autobus. Con lo stesso provvedimento il giudice, Cecilia Pratesi, ha ordinato a Flixbus di mettere a disposizione, entro 60 giorni, mezzi accessibili alle persone disabili.


La vicenda giudiziaria trae spunto dalla disavventura subita da alcuni ragazzi costretti a muoversi sulla sedia a rotelle ai quali era stato impedito di prenotare il viaggio a causa dell’assenza, all’interno del mezzo di trasporto, delle pedane atte a consentire la salita anche a chi si muove sulla sedia a ruote, nonché di posti di stazionamento della carrozzina.

In una società che dovrebbe essere giusta, civile ed inclusiva deve essere garantito il diritto dei cittadini con disabilità alla più ampia libertà di movimento.

Contributo a cura dell’avv. Nicola Palumbo

 

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