Ludopatia e amministrazione di sostegno

29 maggio 2020

La ludopatia ha assunto dimensioni sempre più rilevanti anche nel nostro Paese, aumentando il numero dei soggetti che devono ricorrere all’amministrazione di sostegno.

L’aumento della dipendenza da gioco d’azzardo ha portato a riflettere sul rischio di molti soggetti di una vera e propria dipendenza comportamentale con gravi danni per la persona, non solo dal punto di vista comportamentale, lavorativo o finanziario ma anche l'indebitamento  o l'assoggettamento a richieste di prestiti usurai presso la criminalità organizzata.

Non a caso è stato coniato il termine GAP proprio in riferimento al gioco d'azzardo patologico.

Il decreto Balduzzi (D.L. 185/2012)ha introdotto la ludopatia tra i LEA, i Livelli Essenziali di Assistenza, prevedendo che i cittadini affetti da GAP possano essere curati presso i servizi dipendenze presenti in tutte le Aziende Sanitarie.

La ludopatia rientra infatti tra i servizi e prestazioni che il servizio sanitario nazionale eroga a tutti i cittadini, gratuitamente o con il pagamento di un ticket indipendentemente dal reddito o dal luogo di residenza.

Sul fenomeno ludopatia si registrano ripetuti interventi legislativi da parte del Parlamento, fondati sull'esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, di contrastare il crimine organizzato ed eventuali frodi e di salvaguardare minori e soggetti più deboli.

Spesso, invero, il soggetto ludopatico non ammette di avere un problema e tende a minimizzare o negare il problema in se.

Ovviamente conto la sua volontà non sarà possibile né attivare un percorso terapeutico mirato a farlo uscire da tale dipendenza ne a proteggere il depauperamento del suo patrimonio.

 

Le conseguenze economiche

Le prime e più evidenti conseguenze della ludopatia sono i rovesci finanziari e la perdita di una grande quantità di denaro impegnata costantemente nel gioco, che espongono le famiglie dei giocatori a seri pregiudizi di natura economica e personale.

Quando la persona decide di seguire una terapia per la ludopatia, ma anche prima che tale scelta sia maturata, le famiglie si trovano di fronte all’urgenza di impedire al giocatore di esporre se stesso e il nucleo familiare ad ulteriori pregiudizi economici.

La legge prevede allora dei meccanismi di tutela civile attraverso i quali anche persone diverse dal soggetto posso attivare al fine di porre un correttivo ai rischi a cui il ludopatico espone se e la propria famiglia.

 

L’amministrazione di sostegno

L'istituto più idoneo ad ottenere la protezione necessaria per il soggetto è allora l'amministrazione di sostegno introdotto nella nostra legislazione con la legge n. 6 del 9 maggio 2004.

L'istituto consente nella pratica di affiancare un amministratore nominato dal Tribunale territorialmente competente ad un soggetto che si trova in uno stato di difficoltà fisica o psichica anche parziale o temporanea.

Con l'amministrazione di sostegno si attua la forma meno invasiva alla limitazione della capacità di agire prevista nel nostro ordinamento.

Il soggetto ludopatico verrà così tutelato mediante l'affiancamento di una persona che lo aiuterà a compiere gli atti di vita quotidiana e di gestione dei propri beni.

L'amministrazione può essere aperta solo nei confronti di soggetti maggiorenni in quanto per i minori è prevista la tutela dei genitori esercenti la potestà genitoriale o la misura della nomina di un tutore.

L'apertura dell'amministrazione inizia con la presentazione di un ricorso presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale territorialmente competente (ovvero quello di residenza del beneficiario).

Tale ricorso può essere presentato dal interessato, dal coniuge o dal convivente e dai familiari entro il 4 grado e dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri...), dal tutore, dal curatore dal pubblico ministero o dagli assistenti sociali.

Il ricorso dovrà avere ad oggetto le problematiche che affliggono l'infermo e quali sono le attività per le quali lo stesso necessità aiuto.

Entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso (quindi in un termine piuttosto breve) ed a seguito dell'udienza nella quale saranno ascoltati il beneficiario e il ricorrente, il Giudice qualora ritenga fondate le esigenze di aiuto nominerà con decreto motivato l'amministratore di sostegno specificando del medesimo decreto quali atti l'amministratore sarà autorizzato a compiere.

Il giudice può anche disporre che sia uno psicologo, in qualità di consulente CTU, ad effettuare l’accertamento e a suggerire la necessità o meno di tale istituto e su quali ambiti sia necessario applicarlo.

Quindi sarà il Giudice a secondo dei casi a stabilire cosa l'amministratore può fare e di conseguenza cosa il beneficiario dell'amministrazione non potrà fare.

La scelta dell'amministratore da parte del Giudice avviene in base alla persona eventualmente indicata dallo stesso beneficiario, scegliendo tra i pare

nti di cui abbiamo parlato oppure scegliendo un professionista iscritto nelle liste create ad hoc dalla Cancelleria del Tribunale.

Tale scelte deve comunque avvenire con esclusivo riguardo alla cura e all'interesse della persona beneficiario.

Si deve considerare che nel tema specifico che stiamo trattando la giurisprudenza è conforme nel ritenere che il giudice tutelare possa attribuire all'amministratore anche il potere di prestare il consenso informato sul trattamento alle prestazioni sanitarie e al ricovero purché non vi sia un dissenso manifesto da parte del beneficiario.

L'art. 405 c.c. prevede la possibilità di nomina dell'amministratore di sostegno anche per la sola “cura della persona” ciò deve essere inteso che pur trattandosi di diritti costituzionalmente tutelati e di scelte personalissime l'amministratore possa sostituirsi nel diritto di autodeterminazione del soggetto.

L'amministratore potrà, quindi, concretamente intervenire per la rieducazione del giocatore compulsivo assicurandosi che vengano rispettati gli impegni con i Servizi Socio Sanitari quali il SERT (che si occupa di tutti i tipi di dipendenza) e con le numerose realtà di autoaiuto come i Giocatori Anonimi.

L'amministrazione di sostegno è perciò indicata come misura assolutamente idonea: l'amministratore dovrà quindi seguire un percorso con il beneficiario inteso a fargli riacquistare la propensione al risparmio, vigilando su come vengono investiti e spesi i soldi ed imponendo (ma su questo già il giudice avrà provveduto con il decreto di nomina) soglie limiti di spesa settimanali e mensili.

Ovviamente l'incarico è revocabile sia nel caso in cui vengano meno i presupposti di cui abbiamo parlato oppure qualora la misura non risulti più idonea a tutelare l'interessato.

In tal caso sono possibili misure più invasive e limitanti della capacità di agire quali l'interdizione, strumento mediante il quale si priva il beneficiario della capacità di agire.

La giurisprudenza in questi anni a teso a privilegiare lo strumento dell'amministrazione di sostegno subordinando l'adozione di misure di protezione più invasive ai soli casi in cui venga accertata l'insufficienza di tale istituto ad appagare adeguatamente le peculiari esigenze dell'infermo.

Un aiuto che tutela il beneficiario, rispettoso della dignità della persona ma capace di proteggere e preservare il patrimonio dello stesso nonché di aiutarlo da un posto di vista assistenziale.

Contributo a cura dell’avv. Matteo Angelotti

 

 

 

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